Statuto dell’Accademia dei Sepolti di Volterra
Approvato con D.P.R. 13 Ottobre 1990 Registrato Ministero Beni Culturali e Ambientali il 20/11/1990 n. 147
e Corte dei Conti il 17/12/1990 n. 38 – 226 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.° 48 del 26/2/1991
Art. 1
L’Accademia dei Sepolti di Volterra – Ente morale per antico possesso di stato – venne fondata alla fine del secolo XVI con la denominazione e lo stemma che attualmente conserva.
Lo stemma rappresenta una scopa con bozzoli sormontata dal motto “Operantur Sepulti”.
L’Accademia tiene riunioni periodiche, conferenze, letture e pubblica periodici che illustrino il territorio di Volterra.
Potrà inoltre, entro i limiti del bilancio, incoraggiare la pubblicazione di monografie che interessino il territorio di Volterra e disporre premi di incoraggiamento per gli studi o ricerche che riguardino il territorio volterrano sotto l’aspetto storico, letterario, artistico o scientifico.
Art. 2
L’Accademia comprende soci ordinari, in numero non superiore a 50, corrispondenti e onorari in numero indeterminato. Possono essere nominati soci corrispondenti e soci onorari anche stranieri, ma il loro numero non potrà superare la metà dei soci nazionali della corrispondente categoria.
Art. 3
Le nomine dei soci sono fatte dall’Assemblea, in non più di due adunanze annue a maggioranza assoluta di voti.
Art. 4
I soci ordinari sono scelti tra le persone che si siano distinte nelle lettere, nelle scienze o nelle belle arti.
Essi corrispondono una tassa annua sociale nella misura che sarà stabilita dall’Assemblea. I soci hanno l’obbligo di intervenire a tutte le adunanze e, in caso di impedimento, di darne notizia al Consolo o ad un Censore od al Segretario.
I soci ordinari che, per tre anni consecutivi, non abbiano dato alcuna collaborazione possono essere considerati dimissionari, su proposta del Consiglio, anche per i motivi di cui al precedente paragrafo due.
Art. 5
I soci corrispondenti sono scelti fra letterati, artisti e scienziati non residenti in Volterra.
Essi hanno l’obbligo di cooperare al decoro e allo sviluppo dell’attività dell’Accademia.
Possono partecipare alle adunanze private, allorché si trovino in Volterra, senza diritto di voto.
Art. 6
I soci onorari sono scelti fra persone che si distinguono per speciali meriti culturali o per particolari benemerenze verso l’Accademia.
Art. 7
Possono essere dichiarati benemeriti gli appartenenti a qualsiasi categoria di soci che abbiano illustrato Volterra ed il suo territorio con pubblicazioni di alto valore o con la fondazione di premi per borse di studio o per pubblicazioni.
Art. 8
L’Assemblea degli Accademici può revocare la nomina del socio, a qualsiasi categoria appartenga, che si renda indegno o, comunque, incompatibile con gli interessi dell’Accademia.
Art. 9
L’Accademia è diretta e amministrata da un Consiglio composto da un Consolo, un Primo Censore, un Secondo Censore, con le funzioni di Vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere, un Ospite.
Art. 10
II Consiglio è eletto dall’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Accademici.
In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, ma con le presenze di cui al successivo articolo 20. Qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga il prescritto numero dei presenti e si verifichi l’assenza del Consolo e dei Censori, chi presiede l’adunanza indice una terza convocazione e in tal caso le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche allo Statuto è necessaria la presenza dei due terzi dei soci in prima convocazione e la metà più uno dei medesimi in seconda convocazione, con le presenze di cui al successivo articolo 20. È ammessa la delega scritta di rappresentanza di un socio ordinario ad un altro consocio il quale non può ricevere che una delega. Il documento deve essere conservato agli atti dell’Accademia (del. Assemblea 02/06/1988).
Art. 11
II Consolo rappresenta e presiede l’Accademia; convoca e dirige le adunanze del Consiglio e dell’Assemblea; conferisce tutti gli incarichi che ritiene opportuni; ordina le riscossioni e i pagamenti; vigila e disciplina ogni pubblicazione sociale; propone le modificazioni dello Statuto. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Primo Censore e, in assenza di questi, dal Secondo Censore.
Art. 12
II Primo Censore e il Secondo Censore assistono il Consolo nella scelta dei temi per le pubbliche adunanze e nel dirigere e curare le pubblicazioni che saranno fatte dall’Accademia.
Art. 13
II Segretario redige e conserva i verbali delle adunanze di Consiglio, delle Assemblee e delle pubbliche riunioni; ha cura dell’archivio dell’Accademia; conserva le pubblicazioni e tutti gli atti e documenti. II Segretario potrà essere sostituito temporaneamente, in caso di assenza o impedimento, da un accademico ordinario, su designazione del Consolo o di chi presiede l’adunanza. Del provvedimento dovrà essere fatta menzione in verbale.
Art. 14
II Tesoriere cura la riscossione delle entrate e la erogazione delle uscite, conservando ogni atto a ciò relativo, provvede a quanto occorre per le adunanze pubbliche e private; presenta annualmente i bilanci al Consiglio.
Art. 15
L’Ospite riceve gli invitati in occasione di ricevimenti o di pubbliche adunanze e distribuisce loro i posti; provvede, a seconda delle disposizioni del Consolo, al buon andamento delle adunanze stesse. In assenza dell’Ospite, il Consolo deputerà un altro socio ordinario a farne le veci tutte le volte che il bisogno lo esiga.
Art. 16
II Consiglio provvede all’amministrazione; sovraintende a tutte le attività dell’Accademia; delibera sui bilanci da sottoporre ogni anno, unitamente alla relazione dei Sindaci, all’approvazione dell’Assemblea; propone i Regolamenti; stabilisce l’ordine del giorno per le assemblee private; fissa il tema da svolgersi nelle pubbliche adunanze, ove non demandi di volta in volta questo incarico al Consolo; propone all’Assemblea la revoca degli Accademici, a norma dell’ari 8. Per lo studio di particolari questioni o per lo svolgimento di determinate attività, il Consiglio può incaricare uno o più Commissari, a seconda delle opportunità, dandone atto nel verbale.
Le adunanze del Consiglio sono valide con l’intervento del Consolo, oppure di un Censore, unitamente al Tesoriere e al Segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Art. 17
L’anno accademico e quello finanziario coincidono con l’anno solare.
Art. 18
Le adunanze sono private e pubbliche; nelle prime si discutono gli interessi e le manifestazioni dell’Accademia; nelle seconde si tengono pubbliche letture o conferenze.
Art. 19
Le adunanze private ordinarie sono due per ogni anno. La prima ha luogo nel mese di giugno, la seconda in quello di dicembre. Le adunanze private straordinarie sono indette dal Consolo di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 10 soci ordinari. In questo ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro un mese dalla data richiesta.
Art. 20
Salvo quanto è disposto nell’ari 10, le adunanze private sono valide se presente il Consolo, un Censore ed almeno otto soci ordinari ovvero, in assenza del Consolo o del Censore, se presenti almeno dodici soci ordinari, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Art. 21
Nelle adunanze private l’Accademia delibera sulle eventuali proposte di modificazione di Statuto; approva il Regolamento interno ed i Regolamenti speciali; nomina i nuovi Accademici; dispone circa le dichiarazioni di benemerenze di cui all’art. 7; stabilisce le norme relative alle pubblicazioni ed ai concorsi; esamina tutte le altre questioni riguardanti l’attività dell’Accademia; delibera sul resoconto morale, amministrativo e contabile presentato dal Consiglio.
Art. 22
Nell’adunanza ordinaria di dicembre è presentato il bilancio di previsione per l’anno successivo; nell’adunanza di giugno è discusso il conto consuntivo dell’anno precedente.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere depositati presso il Segretario, almeno tre giorni prima della data stabilita per l’adunanza, Unitamente alla relazione dei Sindaci.
Art. 23
Le adunanze pubbliche tendono a diffondere la cultura e, normalmente, l’accesso del pubblico dovrà essere gratuito. Le letture e le conferenze possono, su proposta del Consolo, essere tenute anche da persone estranee all’Accademia.
Art. 24
Per ciascun anno finanziario l’Accademia nomina, tra i suoi membri, tre Sindaci, dei quali due effettivi ed uno supplente.
I Sindaci riferiscono per iscritto sull’andamento dell’amministrazione.
Art. 25
I beni dell’Accademia sono iscritti negli inventari. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da investirsi a patrimonio devono subito essere depositate presso la Cassa di Risparmio di Volterra, con apposita convenzione. Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra sarà disposto di volta in volta dall’Assemblea, salvo, ove occorra, l’autorizzazione ai sensi della L. 5 giugno 1859, n° 1037, sugli acquisti dei corpi morali. Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti è responsabile personalmente il Consolo.
Art. 26
L’Accademia conserva nei suoi archivi una o più copie dei lavori pubblicati e di quelli ricevuti.
Art. 27
Non oltre il mese di aprile di ogni anno il Consolo trasmette al Ministro per i Beni Culturali una relazione sull’attività svolta dall’Accademia nell’anno precedente.
Art. 28
L’Accademia predisporrà uno schema di Regolamento per il proprio funzionamento interno, che sarà sottoposto all’Assemblea generale dei Soci.
Regolamento
Approvato nell’adunanza privata del 8 dicembre 1981, modificato nell’adunanza privata del 21 gennaio 1997, nell’adunanza del 30 ottobre 2007 e in quella del 24 febbraio 2017.
Art. 1
Le tornate accademiche, pubbliche e private, potranno tenersi nei locali sociali, in altri luoghi all’uopo indicati o nei locali dell’Accademia dei Riuniti di Volterra, la quale deve – per le convenzioni del 1819 – mettere a disposizione una sala per quelle private ed il saloncino per quelle pubbliche, o altro locale ritenuto idoneo alla manifestazione.
Art. 2
L’Accademia pubblica il periodico “Rassegna Volterrana”. Il Consolo, o un suo delegato scelto tra i Soci ordinari, ha la direzione del periodico ed è assistito, per la scelta e la revisione degli articoli, dal Comitato di Redazione, che viene proposto dal Seggio Accademico e nominato dalla Assemblea. Il Direttore della Rassegna Volterrana è nominato dalla Assemblea per tre anni e può essere confermato per più mandati.
Il Comitato di Redazione è convocato dal Direttore della Rassegna Volterrana almeno una volta l’anno. Spetta al Direttore (o ad un suo delegato) curare la raccolta degli articoli da pubblicare e mantenere i rapporti con la tipografia cui è affidata la stampa della Rassegna.
I verbali del Comitato di Redazione sono trascritti in apposito registro.
Art. 3
Al Comitato di Redazione – previo il parere favorevole del Seggio Accademico anche in merito all’impegno finanziario – spetta inoltre di curare la pubblicazione delle monografie della “Biblioteca della Rassegna” e deliberare l’assegnazione dei premi di cui all’art. 1 dello Statuto.
Art. 4
I Soci ordinari debbono essere maggiori di età ed avere residenza nel Comune di Volterra.
Essi sono tenuti al pagamento della tassa accademica prevista all’art. 4 dello Statuto.
Gli inadempienti che per tre anni consecutivi non abbiano corrisposto la suddetta tassa incorrono nelle sanzioni previste dall’articolo sopra ricordato, salvo particolari ed eccezionali casi, sui quali decide inappellabilmente il Seggio Accademico.
I Soci corrispondenti che intendono ricevere la “Rassegna Volterrana” e le altre eventuali pubblicazioni della “Biblioteca della Rassegna” sono tenuti anch’essi al pagamento di una quota deliberata dal Seggio Accademico.
Art. 5
Ai Soci di qualsiasi categoria è consegnato, all’atto della nomina, un diploma con l’emblema ed il motto della Accademia, firmato dal Consolo e dal Segretario.
II modello del diploma è proposto dal Seggio Accademico ed approvato dall’Assemblea.
Art. 6
Ciascun Socio può presentare al Seggio Accademico i nomi di nuovi candidati ad essere iscritti nei ruoli sociali almeno una settimana prima dell’adunanza in cui l’Assemblea è chiamata a deliberare, a voto segreto, sull’ammissione di nuovi Soci.
Le segnalazioni dovranno contenere un breve curriculum dei proposti. Non sono prese in considerazione le proposte che venissero fatte oltre il termine suddetto o durante le adunanze.
Il Seggio Accademico, per tramite del Segretario, presenta ai Soci ordinari una scheda di votazione con i nomi dei candidati. Fungono da scrutatori i due Censori ed il Segretario. In caso di assenza di uno dei tre, si provvede alla surroga con uno degli Accademici presenti.
Art. 7
Salvo il conferimento di titoli puramente onorifici, le deliberazioni che riguardano le persone saranno assunte sempre a scrutinio segreto.
Art. 8
Nel caso in cui un Socio ordinario trasferisca la sua residenza fuori del Comune di Volterra, esso è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Seggio Accademico, specificando nella medesima se intende rimanere nel ruolo degli ordinari o passare in quello dei corrispondenti, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto. Nel caso in cui, invece, un Socio corrispondente trasferisca la propria residenza a Volterra e desideri essere ammesso tra gli ordinari, dovrà presentare formale istanza al Seggio Accademico che, se riterrà accoglibile l’istanza, ne porterà la candidatura in Assemblea, dove sarà sottoposta al voto segreto dei presenti, esattamente come se si trattasse di una prima nomina.
Art. 9
I verbali delle adunanze del Seggio Accademico e delle Assemblee sono trascritti in unico registro e debbono essere firmati dal Segretario e dal Consolo o da chi ha presieduto l’adunanza.
Spetta al Segretario tenere aggiornato il ruolo dei Soci ed il cronologico delle nomine alle cariche sociali.
Art. 10
Le convocazioni delle Assemblee e delle adunanze ordinarie e straordinarie sono fatte con invito scritto inviato ai Soci ordinari od anche, se del caso, ai corrispondenti residenti nei Comuni limitrofi.
II Socio onorario o corrispondente potrà intervenire alle assemblee, ma senza diritto a voto.
Art. 11
Della conservazione delle copie dei lavori pubblicati, dei verbali e degli atti accademici è responsabile il Seggio Accademico.
Art. 12
II Seggio Accademico cura lo scambio delle pubblicazioni con le altre Accademie e gli Istituti di cultura, sia italiani che esteri, e stabilisce con essi rapporti di collaborazione.
Art. 13
Sia il Consolo che i membri del Seggio Accademico (1° e 2° Censore, Segretario, Tesoriere ed Ospite) sono singolarmente eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Seggio Accademico dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati. Le cariche sociali sono riservate ai Soci ordinari residenti a Volterra.